Giovani Comunisti/e circolo "Peppino Impastato" Partinico (PA)

giovedì 14 giugno 2012

Il testo della convenzione tra Comune di Partinico e distilleria Bertolino


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Premessa:
Il Comune di Partinico intende concorrere alla realizzazione del processo di sviluppo industriale della Distilleria Bertolino, favorendone la allocazione sul territorio comunale, si da avvantaggiarsi dei benefici conseguenti, in termini occupazionali, reddituali e finanziari, dalla presenza di siffatta attività industriale.
ll Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 12 del 27.01.2010, ha approvato la mozione di indirizzo tesa ad avviare con la titolare dell’industria una seria trattativa affinché nel medio — lungo termine la stessa trasferisca l’attività lontana dal centro abitato, in un’area con vocazione prettamente industriale.
La Distilleria Bertolino spa intende realizzare un impianto industriale per la estrazione da biomasse vegetali di alcole per la produzione di bietanolo da destinare al mercato dei carburanti verdi, nonché per la trasformazione di biomasse vegetali per la produzione di energia termica ed elettrica, mantenendo alcune produzioni tradizionali come alcole per l`industria alimentare;
Nel contempo il Comune intende risolvere il problema dell’allocazione dell’attuale impianto di distillazione della società Bertolino spa in prossimità dell‘area urbana, favorendone la dislocazione su area diversa e distante dall’abitato, e destinando l’area già asservita al suddetto impianto ad edilizia residenziale e direzionale in ragione del suo inglobamento di fatto nel processo di espansione dell’abitato.
La Distilleria Bertolino ha dichiarato la propria disponibilità alla delocalizzazione su altra area del proprio attuale impianto, e nell’ambito del progetto di sviluppo industriale anzi citato, a condizione che ciò avvenga in un sito ove sia garantita la sufficienza degli spazi a servizio del nuovo stabilimento, l‘accesso al sistema viario di comunicazione, la risorsa idrica indispensabile ai processi di distillazione, un costo delle aree da destinare all’insediamento compatibile con l‘equilibrio finanziario dell’investimento, nonché a condizione che ottenga un beneficio compensativo del sacrificio economico da sostenere per la delocalizzazione dell’attuale impianto, ed infine che ottenga dagli istituti pubblici e\o privati preposti un finanziamento per realizzare l’investimento.
Sin d’ora la Distilleria Bertolino spa indica al Comune di Partinico come possibile zona ove rinvenire le aree per l’insediamento, le c.de Bosco e Sant’Anna nei pressidell’attuale zona industriale.
ll Comune di Partinico si impegna ad approvare l’insediamento proposto dalla ditta Distilleria Bertolino spa nella zona sopra indicata e nel fondo che sarà specificato in relazione alle possibili acquisizioni, anche in variante all’attuale previsione del piano regolatore generale, e ad inserire tale previsione nelle direttive di massima sulla revisione del p.r.g.
L’eventuale variazione urbanistica sarà strettamente connessa all’impianto industriale proposto dalla Distilleria Bertolino spa, sicché sarà retrocessa nell’ipotesi di mancata realizzazione del progetto di delocalizzazione anzi indicato.

Ritenuto quanto sopra che forma parte integrante delle successive pattuizioni si conviene e si stipula:
1) La Distilleria Bertolino spa si obbliga a presentare al Comune di Partinico, entro 60 gg. della intervenuta approvazione della presente convenzione da parte del Consiglio Comunale, il progetto di massima del nuovo stabilimento industriale con i titoli di disponibilità dell’area.
2) Il Comune di Partinico si impegna a proporre tutti gli atti necessari per l’approvazione di eventuale variante all’attuale strumento urbanistico al fine di consentime l’utilizzazione industriale ed a trasferire la destinazione industriale dell’area indicata in premessa nel nuovo strumento urbanistico; detta area, ove la Distilleria Bertolino spa intende allocare il proprio progetto industriale, non dovrà configgere con preesistenti vincoli paesaggistici ed ambientali imposti da vigenti e specifici provvedimenti amministrativi e fatte salve le eventuali autorizzazioni delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.
3) Il Comune provvederà comunque all‘approvazione della variante urbanistica relativa al progetto di delocalizzazione dichiarando altresi il pubblico interesse e la pubblica utilità ex art. 1 co. 4 della legge 10/1991 ed ex art. 12 comma 1 e 2 D Lgs. 387/2003.
4) Il Comune di Partinico si impegna a richiedere al Consorzio di Bonifica Palermo 2, o all’autorità che risulterà nel frattempo competente, l’assenso a fornire al nuovo impianto industriale acqua nella misura non inferiore a 30 litri al secondo ed a otteneme l’autorizzazione al prelievo per un periodo non inferiore ad anni 30.
5) La Distilleria si obbliga a presentare entro 120 giorni dall’acquisizione dell’assenso del suddetto consorzio irriguo alla fornitura dell’acqua per l’attività industriale e dal provvedimento conclusivo della variante urbanistica, il progetto definitivo dell‘impianto produttivo comprensivo delle opere di urbanizzazione primaria che saranno a totale carico della società ivi compreso l’adeguamento e la trasformazione in rotabile della strada di accesso alla propria area con sezione della caneggiata adeguate al fabbisogno nonché la realizzazione, in aggiunta di una conduttura idrica parallela che servirà esclusivamente per gli usi pubblici
6) ll Comune seguirà l’iter amministrativo relativo alla stipula del contratto di fomitura di acqua tra Distilleria Bertolino spa e il Consorzio di Bonifica Palermo 2, od altra autorità, in conformità al preventivo assenso ottenuto.
7) Parallelamente il Comune si impegna ad inserire nella delibera di approvazione delle direttive di massima per la revisione del PRG la trasformazione dell’attuale destinazione di zona D2, oggi asservita allo stabilimento industriale di viale dei Platani e contraddistinta in catasto al foglio 19 estesa mq. 70.000 circa, in zona di espansione residenziale del centro abitato.
8 ) Dopo l’approvazione delle direttive di massima del nuovo P.R.G. la Distilleria, altresì, avanzerà propria proposta di sviluppo dell’attuale area utilizzata da valutarsi in sede di fomiazione del nuovo strumento urbanistico.
9) Le fasi amministrative e progettuali di delocalizzazione dell’impianto dovranno avvenire entro gg. 30 dall‘avvenuta trasformazione in sede di revisione o di nuovo prg della destinazione d’uso dei terreni adesso utilizzati dall’impianto e collocati in zona D, in zona residenziale, direzionale e commerciale con indici conformi a quelli delle zone circostanti e comunque nel rispetto delle volumetrie espresse e comunque con un indice territoriale non inferiore a 1,5 mc\mq.
10) La distilleria non potrà prescindere da quanto stabilito dal superiore art.9 in quanto fonte di garanzia finanziaria per l’investimento di delocalizzazione.
11) La distilleria si obbliga a realizzare sull’area precedentemente occupata ed in ragione della nuova attribuzione di destinazione di zona conformemente alla previsione di cui al superiore art. 9, oltre che le opere di urbanizzazione primaria estese all’intera area, anche un‘opera di pubblico interesse, da concordare con l’amministrazione comunale, su una delle aree destinate a standards pubblici, da cedere gratuitamente al Comune dopo il rilascio del certificato di agibilità, utilizzando il medesimo indice di densità fondiaria attribuito alla zona residenziale.
12) Entro il trentesimo giomo dall’attivazione del nuovo impianto industriale, la Distilleiia Bertolino cesserà la produzione industriale nell’area sita in viale dei Platani ed entro i successivi giorni 30 inizierà i lavori di dismissione dell’attuale distilleria e di bonifica dell’area.
13) Il Comune si obbliga a porre in essere tutti gli atti — le attività di sua competenza e a rilasciare il provvedimento unico di autorizzazione che permetterà alla Distilleria Bertolino spa la realizzazione del progetto di impianto industriale, approvato in esecuzione della presente convenzione.
14) Nell’ipotesi in cui le opere inerenti al nuovo stabilimento industriale previsto nella presente convenzione, finalizzate allo scarico dei retlui prodotti dall’attività ed alla conduzione dell‘acqua necessaria ai processi produttivi, debbano occupare suolo pubblico appartenete al Comune, quest’ultimo si obbliga ad emettere leconsequenziali concessioni, nonché ad applicare cumulativamente al canone di occupazione le seguenti agevolazioni previste dal regolamento comunale sulla occupazione di suolo pubblico: a) art. 25 1° co. lett. b) abbattimento del 50%, b) abbattimento di un ulteriore 80% per la parte eccedente i 500 mq di occupazione. Inoltre non dovrà essere equiparato il canone di occupazione previsto a mq al ml, ma rapportato all’effettiva superficie in mq occupata dalle suddette opere. Quanto sopra si impone in ragione della particolare distanza che dovrà essere coperta dalle opere di conduzione dei reflui e di adduzione dell’acqua che determinerebbero in mancanza delle citate agevolazioni un costo aggiuntivo finanziariamente non compatibile con la redditività dell’investimento aziendale.
15) Né il Comune né la Distilleria richiederanno modifiche, ampliamenti o potenziamenti dell’attuale impianto nelle more delle fasi di delocalizzazione concordata con la presente convenzione, salvo il rispetto delle norme imperative in materia ambientale.
16) La presente convenzione sarà sottoposta alle preventive competenze e approvazione del Consiglio Comunale, prima della sua sottoscrizione definitiva.
17) In caso di mancata delocalizzazione dell’impianto la presente convenzione si intenderà risolta con la cessazione dei suoi effetti.
18) Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà definita ai sensi dell‘art. 7 della Legge 205/2000 e successive modifiche ed integrazioni innanzi al Giudice Amministrativo (TAR Palermo).
Letto, confermato e sottoscritto, lì 10-05-2012

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